CIRCOLAZIONE STRADALE- RESPONSABILITA' CONDUCENTE - Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22-05-2018, n. 12576

CIRCOLAZIONE STRADALE- RESPONSABILITA' CONDUCENTE - Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22-05-2018, n. 12576

In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -

Dott. RUBINO Lina - Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - rel. Consigliere -

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3642/2017 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE n. 140, presso lo studio dell'avvocato ANDREA GAGLIARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato LORIS MATTRELLA;

- ricorrente -

contro

C.L., F.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI n. 51, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO CARDI, rappresentati e difesi dall'avvocato AURORA CANTINI;

- controricorrenti -

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1484/2016 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 28/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Svolgimento del processo

1. M.F. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Perugia, C.L., F.B. e la Groupama Assicurazioni s.p.a. per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da lui subiti in un sinistro stradale nel quale, a suo dire, mentre stava attraversando una strada comunale in prossimità delle strisce pedonali, era stato investito dalla vettura di proprietà del F., condotta nell'occasione dalla C., la quale procedeva ad altissima velocità.

Si costituirono tutti i convenuti, contestando la dinamica dei fatti come descritta dall'attore e chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace rigettò la domanda e condannò l'attore al pagamento delle spese di giudizio.

2. Nei confronti della sentenza è stato proposto appello da parte dell'attore soccombente e il Tribunale di Perugia, con sentenza del 28 giugno 2016, ha rigettato il gravame, condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato il Tribunale, tra l'altro, che all'esito dell'espletata istruttoria doveva ritenersi dimostrato che l'attore aveva attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali, senza rispettare l'obbligo di precedenza in favore della vettura e sbucando fuori all'improvviso tra alcune auto parcheggiate; per cui la C., la cui velocità di guida era da ritenere del tutto consona al contesto, nulla aveva potuto fare per impedire il contatto, che era avvenuto tra la spalla sinistra del pedone e lo specchietto retrovisore destro dell'automobile.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Perugia ricorre M.F. con atto affidato a quattro motivi.

Resistono C.L. e F.B. con un unico controricorso.

La Groupama Assicurazioni s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. e non sono state depositate memorie.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 2054 c.c., comma 1, in relazione agli artt. 140 e 190 C.d.S..

Sostiene il ricorrente che la sentenza avrebbe errato nel porre a suo carico l'intera responsabilità del sinistro, posto che la conducente della vettura non avrebbe dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; l'eventuale scorrettezza da parte del pedone, infatti, non fa venire meno la responsabilità (eventualmente concorrente) del conducente investitore.

1.1. Il motivo non è fondato.

Va detto, innanzitutto, che la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, che l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421). Tale criterio vale anche in relazione all'investimento di un pedone.

E' stato poi anche di recente ribadito che in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorchè il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicchè l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (così, da ultimo, l'ordinanza 22 febbraio 2017, n. 4551, nonchè la sentenza 4 aprile 2017, n. 8663).

Nel caso specifico il Tribunale, con sentenza argomentata e priva di vizi logici, ha ricostruito la dinamica dell'incidente, osservando come da una serie di elementi di fatto dovessero ritenersi dimostrate tutte le circostanze sopra richiamate. In particolare, il Tribunale ha sottolineato la rapidità ed imprevedibilità dell'attraversamento compiuto dal M., tale da impedire alla C. una qualsiasi manovra che evitasse l'impatto (v. pure la sentenza 18 novembre 2014, n. 24472), nonchè la natura dei danni riportati dalla vittima e dall'automobile, elementi che corroboravano la ricostruzione dei fatti nel senso della colpa esclusiva del pedone.

A fronte di tale motivazione, la doglianza non indica alcuna specifica violazione di legge e si risolve nella riproposizione di una serie di considerazioni generiche sulla modalità del sinistro che il ricorrente pretende di ricostruire in un modo diverso.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 245 e 254 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto ammettere le ulteriori istanze istruttorie del ricorrente, fra le quali anche quella del confronto tra i testimoni.

2.1. Il motivo non è fondato.

Il Tribunale, confermando sul punto la decisione del Giudice di pace, ha escluso la necessità di un confronto tra i testimoni ed ha motivato tale conclusione rapportando le diverse deposizioni con gli elementi oggettivi dell'incidente. Si tratta di una decisione di merito non più discutibile in questa sede; il ricorrente, d'altra parte, non indica nel ricorso di aver ribadito la propria doglianza in sede di conclusioni di primo grado, nè fornisce elementi idonei a giustificare la presunta decisività del confronto omesso.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio relativo alla collocazione spazio-temporale dei testimoni delle rispettive parti.

3.1. Il motivo è inammissibile, alla luce delle osservazioni svolte in precedenza. La valutazione sulla credibilità dei testimoni spetta al giudice di merito, nè in questa sede possono essere sollecitate valutazioni di merito circa le loro rispettive collocazioni nel momento dell'incidente (ai fini di una maggiore o minore credibilità). Le deposizioni, tra l'altro, sono state tutte valutate, per cui non è configurabile alcuna omissione nei termini invocati.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in ordine alla condanna alle spese.

4.1. Il motivo non è fondato.

La soccombenza, infatti, deve essere valutata alla luce dell'esito complessivo della decisione; non è pertanto configurabile, a favore dell'odierno ricorrente, un esito vittorioso in ordine all'affermazione del Tribunale che ha ravvisato un errore del Giudice di pace in relazione all'onere della prova esistente a carico del conducente, posto che la domanda risarcitoria è stata, nel merito, rigettata. Il M., dunque, era certamente soccombente, sia in primo grado che in appello, per cui non può dolersi in questa sede di essere stato condannato alle spese di lite.

5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, il 7 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2018


Avv. Francesco Botta

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